11 Gennaio 2010
La valutazione di una centrale eolica: l’incognita ICI
Il 2009 si è chiuso con una potenza eolica efficiente di 4.850 MW, di cui 1.114 MW installati nell’ultimo anno. Questi dati consentono all’Italia di rimanere terzo Paese in Europa e sesto nel mondo per produzione di energia da fonti eoliche.
L’ Italia sempre di più si sta rivolgendo ad energie alternative per soddisfare il proprio fabbisogno interno.
A fronte di una ampia diffusione di centrali eoliche nel nostro paese, sicuramente grazie agli importanti incentivi pubblici erogati sotto forma di certificati verdi, non sempre l’imprenditore ha a che fare con un sistema normativo chiaro ed univoco.
Se i recenti orientamenti dell’Amministrazione finanziaria fossero confermati, i titolari di diritti reali su impianti eolici e fotovoltaici si vedrebbero costretti a fronteggiare un maggior carico tributario, derivante dall’imposizione Ici.
La risoluzione 3/T/2008 dell’Agenzia del Territorio afferma che gli impianti eolici e fotovoltaici sono da considerarsi alla stregua di “opifici”, con conseguente accatastamento nella categoria D/1. Ciò comporterebbe un maggior imponibile ai fini Ici e un maggior onere in termini di imposizione indiretta all’atto del trasferimento o dell’utilizzo del diritto reale. Stessa conclusione a cui sono giunte le circolari 4/T/2006 e 14/T/2007 con specifico riferimento agli impianti eolici.
L’orientamento della giurisprudenza e della migliore dottrina appare invece incerto. La CTP di Bologna, con sentenza 11/2009, con riferimento ad una centrale eolica, ha bocciato la tesi dell’Agenzia del Territorio, individuando la corretta classificazione catastale nella categoria E, il che comporterebbe l’esenzione dall’Ici ai sensi dell’art. 7 c. 1 del D. Lgs. 504/92.
Una parte autorevole della dottrina, inoltre, è concorde nel ritenere che in presenza di impianti di energia rinnovabile non si sarebbe in presenza di unità immobiliari soggette ad obbligo di accatastamento in quanto il terreno su cui l’impianto è ubicato svolge una funzione di mero supporto materiale, non contribuendo minimamente nel processo di produzione dell’energia, e senza che ne venga alterata in alcun modo la destinazione d’uso per il semplice posizionamento su di esso dell’impianto stesso.
Inutile dire che in caso di valutazione di Aziende operanti nel settore dell’energia eolica questo diventa un problema che il perito dovrà affrontare. In ipotesi di valutazione mediante il metodo finanziario di attualizzazione dei flussi, l’incidenza di un aggravio di tassazione può risultare non banale.


Scritto il 18-1-2010 alle ore 18:15
Mi sembra che ormai nei progetti le banche chiedano che, nel budget della SPV, l’ICI sia calcolata considerando i cespiti in D/1. Certo l’applicazione dell’ICI in assenza di rendita catastale (c.d. “ICI contabile”) è molto pesante. Ho sentito dire, peraltro, che uno dei temi attuali è la modalità di determinazione della rendita, ossia secondo alcuni gli uffici (pugliesi) dell’Agenzia del Territorio hanno sollevato delle criticità sull’utilizzo del c.d. metodo di estimo della “ricostruzione a nuovo” (circ. 14 del 22/11/07) per gli impianti eolici. Qualcuno ha informazioni più precise? Grazie
Scritto il 18-1-2010 alle ore 18:31
non so dirti molto. in alcuni casi si cerca di risolvere la questione contrattualmente scomputando l’eventuale ICI da quanto dovuto a vario titolo ai Comuni, ma la strada è ovviamente non priva di difficoltà.
Scritto il 19-1-2010 alle ore 14:15
“L’orientamento della giurisprudenza e della migliore dottrina appare invece incerto. La CTP di Bologna, con sentenza 11/2009, con riferimento ad una centrale eolica, ha bocciato la tesi dell’Agenzia del Territorio, individuando la corretta classificazione catastale nella categoria E, il che comporterebbe l’esenzione dall’Ici ai sensi dell’art. 7 c. 1 del D. Lgs. 504/92.”
penso che sia l’unica strada percorribile se vogliamo incentivare le fonti rinnovabili
Scritto il 19-1-2010 alle ore 14:30
si alessandro. come sempre poi il vero problema è la certezza della norma. ed in questo il nostro Paese è sempre deficitario.
Scritto il 20-1-2010 alle ore 21:01
SONO CONVINTO CHE TRATTASI, NEL CASO DI SPECIE , DI AZIENDA INDUSTRIALE POICHE’ TRASFORMA LA FORZA DEL VENTO, ATTRAVERSO MACCHINARI,IN UN BENE VENDIBILE SUL MERCATO CHE E’ L’ENERGIA.DI CONSEGUENZA LA STRUITTURA SI DEVE DEFINIRE OPIFICIO , DAL LATINO OPUS,OPERIS (OPERA POSTA IN ESSERE) E QUINDI CLASSIFICABILE NEL GRUPPO CATASTALE D1.
Scritto il 22-1-2010 alle ore 21:38
@ Farinacci: in realtà sulla scorta delle argomentazioni esposte nella sentenza citata sembra potersi ritenere che gli impianti di produzione di energia eolica costituiscono opere di pubblico interesse e, dunque, suscettibili di essere ricompresi negli immobili destinati alla categoria catastale E (e non D, categoria che ricomprende immobili produttivi appartenenti ad imprese) con conseguente esenzione dall’applicazione del prelievo ICI.
la materia rimane complessa ed in attesa di chiarimenti urgenti.