18 Novembre 2009
Concordato preventivo: opportunità o minaccia alla libera concorrenza?
Nell’ultimo anno lo strumento del concordato preventivo è tornato di gran moda, complice una crisi pesante, sia finanziaria sia strutturale. E’ infatti in crescita il numero di concordati preventivi chiusi con percentuali di rimborso dei creditori molto basse.
La filosofia del nuovo concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti è volta a soddisfare l’esigenza di favorire il risanamento aziendale e ridurre i casi di fallimento, attraverso uno strumento normativo caratterizzato dalla massima varietà delle forme e della tutela delle iniziative non fraudolente.
Le nuove soluzioni alle crisi d’impresa proposte dalla riforma del Fallimento chiedono inoltre al professionista di svolgere un ruolo nuovo e importante e hanno posto l’impresa al centro del sistema normativo al fine di conservarne il valore e di tutelare gli interessi dei creditori e della collettività anche dando ampio spazio all’autonomia privata come strumento di salvezza dell’impresa.
Prima di tentare un risanamento è infatti necessario valutare che l’impresa, che non è in grado di soddisfare regolarmente i propri creditori, abbia concrete possibilità di eliminare le cause della difficoltà per la natura specifica della crisi e abbia la disponibilità di risorse finanziarie adeguate al suo superamento.
Pensato come soluzione ultima prima del fallimento, sempre più spesso si ha notizia di un uso distorto del concordato da parte di società che, per superare le difficoltà economiche in cui versano, propongono un concordato al 10 -15% del debito e poi, magari, riprendono ad operare sul mercato mediante una newco.
E’ di questi giorni la richiesta di Confindustra di interventi per fermare una tendenza che rischia di dilagare in palese contrasto con il principio della libera concorrenza. È evidente infatti che un conto è preservare una realtà produttiva, solo occasionalmente o incidentalmente in difficoltà finanziaria, un conto è utilizzare il concordato come strumento per ottenere sconti forzati dai fornitori.


Scritto il 19-11-2009 alle ore 17:24
Salve,
sono molto interessato a questa discussione perchè un cliente dello Studio (noi ci occupiamo di Amministrazione del Personale) mi ha proprio recentemente coinvolto nell’analisi di questa problematica insieme ai Commercialisti e siccome non sono un fallimentarista …
Grazie a presto.
Scritto il 19-11-2009 alle ore 19:59
Buonasera,
in effetti uno degli obiettivi principali della riforma fallimentare è stato quella di offrire una “seconda opportunità” alle imprese in crisi.
Oltre alla nuova disciplina del concordato preventivo, anche l’istituto dell’esdebitazione persegue in pieno questa finalità. D’altro canto sono d’accordo che un utilizzo distorto di questi strumenti pone in pericolo la libera concorrenza, oltre, a mio avviso, a sollevare dei dubbi di costituzionalità sul piano della parità di trattamento tra differenti forme d’esercizio dell’attività d’impresa.
Spero che questo argomento venga approfondito, perchè mi interessa molto.
A presto
Scritto il 20-11-2009 alle ore 10:08
Per Massimo:
Sono un cdl, ho passato tutta l’estate alla preparazione di diverse proposte di concordato preventivo…ti consiglio vivamente di stare molto molto attento alle procedure di mobilità ed ammortizzatori in generale (in deroga o meno).
L’Archittetura deve essere preparata molto molto bene.
Scritto il 20-11-2009 alle ore 11:57
@Mirco: dubbi di costituzionalità francamente li vedo difficili, il concordato non è imposto ma va votato.
Scritto il 20-11-2009 alle ore 11:59
@Massimo:a breve un paio di post e sulla transazione fiscale e previdenziale e sulla valutazione dei piani da parte del perito. spero possano aiutare a stimolare il dibattito. Ogni tua osservazione è ovviamente d’aiuto
Scritto il 20-11-2009 alle ore 12:00
@Consulente: quali difficoltà hai incontrato? o meglio quali consigli ti senti di dare ai colleghi?
i tuoi spunti mi sembrano interessanti
Scritto il 20-11-2009 alle ore 14:17
@Andrea Arrigo Panato
chiedo scusa, mi sono espresso male, i dubbi di costituzionalità che citavo non sono relativi al rapporto tra i creditori dell’impresa in crisi, ma al fatto che l’attuale disciplina fallimentare prevede degli strumenti (l’esdebitazione, il nuovo concordato preventivo, etc.) che permettono all’impresa di liberarsi dai propri debiti, in modo agevolato. Tali strumenti per definizione non sono accessibili a soggetti non assoggettabili a fallimento (vedi imprese agricole).
Scritto il 20-11-2009 alle ore 14:36
@Mirco: problematiche speculari rispetto al fallimento, ma credo che in questo caso prevalga comunque l’interesse sociale di far proseguire l’azienda. Osservazione comunque interessante, potrebbe fornire diversi spunti di riflessione.
Più grave, in quanto più esteso e non conforme alla volontà del legislatore, l’uso a volte distorto dello strumento. Ma discuterne aiuta anche a difendersi o ad usarlo meglio.
Interessanti ultimamente alcune sentenze sulla transazione fiscale. qui ho riportato alcuni link se a qualcuno interessa approfondire
http://periziedistima.blogspot.com/2009/11/concordato-preventivo-falcidia-dei.html
Scritto il 21-11-2009 alle ore 17:40
A mio parere sarebbe opportuno preliminarmente precisare che a subire la crisi sono soprattutto le piccole e le medie imprese (pmi) le quali, a corto di liquidità propria e nella impossibilità di accedere al finanziamento bancario, non hanno potuto rinnovarsi, ristrutturare la loro organizzazione onde adeguarla alle necessità del momento e, neanche, dislocare l’attività produttiva in altri paesi (Romania, Cina India) come è stato fatto da imprese di una certa entità e potenzialità al fine di approfittare dei costi più bassi della manodopera e quindi affrontare con migliori possibilità le regole del mercato.
Per le grandi imprese in stato di crisi il rimedio normativo esiste già con il ricorso all’amministrazione straordinaria che evita il fallimento e che salva l’azienda e, molto spesso, anche l’impresa permettendo alla stessa di riprendere la sua normale attività.
Di “amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi” ne esistono addirittura due: quella istituita con d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (detta Prodi bis), in attuazione della delega contenuta dall’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 e quella varata con il d.l. n. 347/2003 convertito nella L. 18 febbraio 2004, n. 39 (chiamata Legge Marzano).
Nel frattempo i fallimenti stanno mietendo vittime nelle pmi: n. 5.376 sono le procedure fallimentari dichiarate nel primo semestre del 2009 contro le n. 3.789 del primo semestre del 2008. Si calcola che trenta imprese al giorno sono costrette a portare i libri in tribunale.
Le difficoltà maggiori si incontrano sul fronte del credito e cioè nella impossibilità di ottenere finanziamenti per poter poi ripartire al momento del superamento della crisi. Si è cercato di annullare gli utili, di ridurre i costi, di limitare la produzione, ma ciò non è stato sufficiente. Le pmi in difficoltà sono state (e lo sono tuttora) costrette a chiudere e, molto spesso, a seguito di dichiarazione di fallimento.
Sono certo di non affermare il falso se sostengo che sono le banche che attualmente hanno in mano la situazione economica del nostro paese. Sono le banche che fanno la selezione, che decidono, a loro discrezione, quali imprese sono meritevoli di sopravvivere e quali, invece, sono destinate a scomparire.
Le imprese che si trovano in difficoltà ed in primis, come abbiamo detto, le pmi, non possono aspettarsi alcun aiuto dalle banche, in specie da quelle di grandi dimensioni. Qualche sostegno potrebbe venire dalle banche cooperative e dalle piccole banche le quali, essendo radicate sul territorio, difficilmente possono permettersi di perdere un loro cliente.
Le grandi banche, anche in tale frangente, seguono i consueti criteri di concessione del credito il quale va accordato solamente a quelle imprese in possesso degli ordinari requisiti essenziali e cioè che siano in grado di offrire garanzie reali o personali da coprire abbondantemente il fido, che assicurino, con la loro attività, il rientro del denaro anticipato, che siano gradite alle stesse banche, perché loro primari clienti, oppure per sostituire altre esposizioni meno tranquille.
Dovrebbe essere, invece, il potere pubblico a gestire tale situazione di disagio economico in un questo particolare momento estremamente difficile per la nostra economia, così come avviene nelle procedure concorsuali dove è l’apparato giudiziario a sovraientendere e controllare lo svolgimento del processo, che può essere anche di recupero e di ripresa.
Sono convinto che proprio nelle procedure concorsuali deve essere trovato il rimedio adatto. E’ vero che con le recenti leggi di riforma è stata posta la salvezza dell’impresa al centro degli obiettivi da raggiungere.
Non sarà certamente il fallimento la procedura più idonea per il raggiungimento dello scopo.
C’è, comunque, da prendere atto che le nuove disposizioni prevedono l’esercizio provvisorio (art. 104 l.fall.) e l’affitto dell’azienda (art. 104 bis l.fall.) e che ciò consente di immaginare l’esistenza anche nel fallimento della possibilità di una continuazione dell’attività ma, in pratica, i predetti due istituti vengono molto raramente applicati sia perché si ritiene molto improbabile la loro operatività in senso positivo, sia per la risaputa avversione al loro ricorso da parte degli organi della procedura per “non complicare” la procedura stessa e sia per un prevalente criterio dottrinale che considera il fallimento più confacente ad adempiere una funzione liquidatoria che ad assolvere un compito di tipo conservativo.
L’altra procedura concorsuale importante, non così cruenta e devastante come lo è il fallimento, è costituita, naturalmente, dal concordato preventivo il quale, con la sostituzione delle due originali forme di garanzia e di cessione di beni con una infinita possibilità di soluzioni, potrebbe essere la procedura più idonea alle bisogna.
La proposta, inoltre, può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Il Tribunale può anche applicare il c.d. cram-down in caso di presenza di una o più classi dissenzienti che consiste nella approvazione del concordato nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze in ciascuna classe, purché venga appurato che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano essere ritenuti soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle “alternative concretamente praticabili”.
Non si può disconoscere che, con le leggi di riforma, il concordato preventivo abbia acquisito un maggiore carattere privatistico rispetto a quello pubblicistico, in quanto si è dato minore potere all’organo giudiziario e più importanza alla decisione dei creditori che con il loro voto devono scegliere fra concordato preventivo e fallimento.
Si può dire che da una funzione prevalentemente liquidatoria il concordato preventivo ha assunto una forma quasi completamente conservativa dell’impresa.
Bisogna però rilevare che l’ultimo provvedimento (il cosiddetto decretro correttivo) ha complicato alquanto la situazione. Viene ora previsto, infatti, all’art. 162 l.fall. che, nel verificare la domanda di ammissione alla procedura, il tribunale possa concedere “al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”. Se ne deduce che al tribunale è riservato un sindacato non solo formale ma anche sostanziale del piano, della documentazione e dell’attestato dell’esperto riguardante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Ciò rende più difficile che la proposta del debitore possa essere accolta. Infatti, le ammissioni alla procedura sono state, nel primo semestre dell’anno in corso, assai limitate e pressoché uguali rispetto a quelle dello stesso periodo dell’anno precedente e sono di numero inferiore alle ammissioni che precedono il 1° gennaio 2008, data di attuazione della nuova disciplina. Ciò appunto perché, a causa delle condizioni di crisi o di insolvenza in cui versano le imprese, sono poche quelle che si trovano in grado di produrre una richiesta che abbia, in riferimento all’attuale normativa, buone possibilità di essere accolta.
Poi c’è l’art. 173 l.fall. che stabilisce, nell’ultima parte del terzo comma, che è dichiarabile il fallimento “se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammisibilità del concordato”. Succede, infatti, che diversi concordati, anziché giungere alla loro omologazione, si trasformino in procedure fallimentari.
Non mi risulta che sia ricorrente “un uso distorto del concordato” ma che, invece, sussista un difficile ed anche impossibile accesso alla procedura ed una seria difficoltà al mantenimento della procedura stessa.
Se neanche il concordato preventivo potrebbe essere efficace per salvare l’impresa quale altra procedura concorsuale sarebbe confacente a raggiungere tale obiettivo?
Dobbiamo purtroppo prendere atto che il legislatore ha fatto ben poco per favorire la ripresa. Si può dire che si è limitato a garantire gli ammortizzatori sociali a favore dei dipendenti licenziati e, quindi, soltanto indirettamente e con scarso successo, ha contribuito alla conservazione dell’impresa. Allorchè il rapporto datore di lavoro-dipendente si interrompe è sempre difficile poi la sua ricomposizione.
Nel campo delle procedure concorsuali, il d.l. n. 185/2008 (decreto anticrisi), convertito con la L. n. 2/2009 si riduce, con l’art. 32, a modificare l’art. 182 ter l.fall. introducendo la possibilità del pagamento dei “contributi assicurativi” in modo dilazionato ed anche parziale. Nulla è stato praticamente aggiunto tenuto conto che tali possibilità erano già previste dal secondo comma dell’art. 160 l.fall. nella sua ultima versione. Si esclude, invece, il pagamento parziale dell’Iva poiché la stessa costituirebbe (in aperta contraddizione con quanto era stato precedentemente affermato dagli organi istituzionali italiani ed europei) “risorsa propria dell’Unione Europea”.
L’ultimo intervento si è avuto in sede di conversione in legge del d.l. n. 78/2009 e con l’approvazione del maxiemendamento con il quale si è deciso la riduzione dell’imponibile IRES o IRPEF pari al 50% degli investimenti in macchinari effettuati nel periodo 1/7/2009 – 30/6/2010, un regime fiscale agevolato nel caso di capitalizzazione di società di capitali e di persone ed un innalzamento, ai fini IVA da €. 10.000 a €. 15.000, il limite per effettuare la compensazione.
Se posso dare un giudizio obiettivo, privo di spirito di parte, debbo purtroppo, riconoscere che il legislatore è rimasto pressochè inattivo nel sostenere le piccole e medie aziende in difficoltà. Anche tale decreto rappresenta solamente un limitato supporto di carattere finanziario del quale però possono, in pratica, usufruirne solo quelle imprese che chiudono il loro esercizio con un risultato positivo. Se ne prevedono, invece, per l’anno in corso nove su dieci con un bilancio in rosso (dato Confapi).
A situazioni eccezionali occorre, invece, rispondere con rimedi eccezionali. Per superare la crisi che coinvolge tutti, bisogna salvare per primo l’impresa e non soltanto quella che chiude i bilanci in attivo ma soprattutto quella che si trova in difficoltà ma che è ancora viva e vitale e che, una volta superato il periodo tempestoso, potrà ritornare sul mercato a svolgare la sua normale attività.
L’università di Harvard in USA, pur di sopravvivere, ha venduto il suo nome ad una società di abbigliamento maschile. Gli operai della Innse di Milano, appollaiati per otto giorni sulla piazzola di una gru, hanno anch’essi salvato l’impresa.
Gli Stat Uniti hanno inventato la bancarotta pilotata per evitare i fallimenti della Chrysler e della General Motor, che avrebbero avuto conseguenze disastrose per l’economia americana.
Sono queste esemplificazioni che raffigurano casi e soluzioni particolari, che però non possiamo considerare da seguire.
Occorre, invece, far ricorso a provvedimenti incisivi e che nello stesso tempo abbiano la possibilità di una facile loro attuazione e non fondati su premesse assurde, astratte o incomprensibili.
Esiste una proposta di legge già scritta, frutto di anni di lavoro e che si chiama “Schema del d.d.l. di riforma delle procedure concorsuali” redatto dalla Commissione istituita con d.m. 27 febbraio 2004 dal Ministro della Giustizia di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze, presentato agli uffici legislativi dei Ministeri deleganti.
Tale schema della Commissione Trevisanato (dal nome del suo presidente) doveva andare in vigore con il 1° gennaio 2005 ma non è stato più tramutato in legge dello Stato per l’opposizione di varie associazioni di categoria.
Dallo schema hanno attinto abbondantemente i recenti provvedimenti di riforma trovando in esso una valida ed apprezzabile base per il rinnovo della legge fallimentare. Ritengo che tale schema, opportunamente adattato, possa essere estremamente valido per risolvere i problemi attuali.
Si potrà fare a meno, dato il difficile momento per le imprese, introdurre gli “istituti di allerta” i quali avevano il compito (ora superfluo, data la situazione di difficoltà che coinvolge tutte le imprese con poche eccezioni) di far emergere in maniera tempestiva le situazioni di crisi dell’imprenditore con la conseguente adozione di “misure idonee alla loro gestione”.
Dopo gli istituti di allerta, la Commissione aveva previsto l’attuazione di una procedura con il precipuo scopo di evitare il fallimento e ogni altra procedura concorsuale con l’interesse primario della conservazione degli organismi produttivi, sia nel caso che l’azienda dovesse rimanere all’imprenditore proprietario e sia allorchè venisse attuato il suo trasferimento in quanto consentirebbe un miglior realizzo rispetto a quello ottenibile attraverso la liquidazione del patrimonio.
Si dovrebbe, pertanto, fare riferimento a tale procedura concorsuale sotto la direzione di un Giudice Delegato e con un Commissario in qualità di esecutore.
Non saranno più le banche a scegliere le imprese da aiutare, ma sarà il Tribunale a decidere chi dovrà essere ammesso alla “procedura di prevenzione”.
L’intervento nella procedura del potere giudiziario potrebbe, da un lato, tranquillizzare le banche, mentre, dall’altro, consentire allo Stato di supplire alla carenza di interventi a favore dell’impresa in difficoltà che, come abbiamo visto, non si sono avuti.
Il nostro paese potrà così allinearsi agli altri stati progrediti occidentali che hanno già in atto tale procedura preventiva istituita proprio al fine di salvare la piccola e media impresa evitando l’accesso alle classiche procedure concorsuali: negli Stati Uniti con la Chapter 11, nell’Inghilterra con la “floating charge” (garanzia rotativa), in Francia con la procedure de sauveguarde, in Germania con l’apertura della procedura di insolvenza imminente ed in Spagna con la convenio.
Gian Mario Perugini, commercialista in Macerata
Scritto il 22-11-2009 alle ore 11:07
Ho alcune perplessità:
1) le PMI non sempre falliscono per colpa delle banche. spesso si è investito poco e si è saputo fronteggiare ancor meno la concorrenza.
2) non sono proprio sicuro che far scegliere al tribunale chi aiutare sia una buona idea. non fosse altro che per i tempi di una procedura burocratica. tempi che in situazione di crisi devono essere estremamente veloci
3) non sempre la difesa ad oltranza dell’impresa è un bene. la selezione delle imprese è uno dei capisaldi del libero mercato. le tutele oggi per le pmi ci sono. quello che manca è la cultura, il conoscere gli strumenti.
4)come mai le associazioni di categoria si sono opposte alla proposta di legge che cita? avrebbero dovuto in teoria essere le più interessate..
Scritto il 23-11-2009 alle ore 12:52
Sono rimasto coinvolto anch’io in un concordato preventivo di un’azienda per la quale operavo. Credo che questa procedura debba essere profondamente rivista anche perché spesso mi pare più una soluzione per azzerare i proprio debiti e ripartire con una newco. rispetto ad altro.
Se poi pensiamo che diversamente dai creditori privilegiati (come nel mio caso), i creditori chirografari (che quando va bene recuperano non più del 41% del loro debito), arrivano a concordare anche recuperi pari 15% o meno, allora si comprende a chi convenga il concordato preventivo.
Nota: ho postato il commento anche su FF prima di leggere il tuo post e mi pare che le considerazioni che faccio sono in linea con quanto tu esprimi nel post.
Scritto il 23-11-2009 alle ore 12:57
@Mauro: grazie. si, io credo che il concordato sia uno strumento molto utile se bene usatoda entrambe le parti.
I vantaggi possono esserci anche da parte dei fornitori: pagamenti più veloci che in caso di fallimento, poter continuare a lavorare con il cliente in futuro.
Gli abusi credo si possano evitare facendo conoscere meglio lo strumento. è uno strumento relativamente nuovo e poco conosciuto dalle imprese. è una lacuna che va colmata
Scritto il 23-11-2009 alle ore 13:11
Andrea posso assicurarti che dalle mie parti (precisamente nella zona: Sassuolo, MO/RE)lo strumento e’ MOLTO conosciuto.
Posso altresì assicurarti che non e’ MAI stato conveniente per i fornitori, perche’ la percentuale di recupero e’ sempre stata rasente al vergognoso.
Per non parlare di oggi dove vengono chiusi concordati anche sotto al 10%.
Inoltre, non possiamo rifiutarli ! Perche’ ?
Perche’ conta la maggioranza che solitamente e’ costituita dalle banche.
La settimana scorsa, per prendere un esempio eclatante, e’ stato chiuso un concordato al 2% proprio perche’ le banche hanno dato il loro consenso. Per poi scoprire che le banche avevano a garanzia ipoteche e firme personali quindi hanno perso poco o nulla (e questo e’ oltremodo vergognoso).
E’ una legge da rivedere totalmente. Se fosse davvero come tu dici allora sarei d’accordo, ma io ne ho vissuti parecchi e purtroppo conosco molto bene i REALI effetti.
Scritto il 23-11-2009 alle ore 13:42
@Woman: per mia esperienza personale (tribunali di Milano e Monza) non viene consentito di inserire in una medesima classe (chirografaria suppongo) creditori con diversi gradi di tutela.
qui se presenti una proposta di concordato con fornitori e banche garantite in una medesima classe, ti costringono a ripresentarlo mantenendo le due classi distinte proprio per ovviare a quanto dici, creare maggioranze facendo votare all’interno di una medesima classe creditori diversamente tutelati.
é molto interesante conoscere usi e costumi dei diversi tribunali (anche se è drammatico scoprire differenze così rilevanti).
Nel concordato a cui ti riferisci sembra sia stato violato il principio di democraticità del voto.
Scritto il 23-11-2009 alle ore 17:35
Alcune brevi considerazioni sulle 2Perplessità”.
1) E’ indiscusso che la maggiore difficoltà delle piccole e medie imprese, in questo momento di crisi, sia costituita dalla carenza di liquidità. Mancano i mezzi finanziari necessari non solo per le operazioni di ricerca e di rinnovamento, ma anche per assolvere ai normali obblighi di pagamento di debiti contratti con i fornitori, con gli enti assicurativi e con il fisco.
In assenza di denaro, le pmi non possono che rivolgersi alle banche le quali, il più delle volte, rispondono in modo negativo.
Basta esaminare le opinioni dello stesso Governo e degli esponenti delle varie categorie interessate.
Al G20 di Londra tenutosi lo scorso 5 settembre, il ministro Tremonti affermava: “Le banche non fanno il loro dovere. Le banche hanno raccolto molti fondi pubblici ma non danno abbastanza liquidità alle imprese. Pensano solo ai loro bilanci”.
Forse alludeva ai finanziamenti previsti dalla sua Tremonti-ter, recepiti solo in minima parte dalle banche, le quali però si sono prese l’impiccio dell’accaparramento, nei mesi di agosto e settembre, di 10 mil. di euro di Buoni del Tesoro semestrali con un rendimento netto pari allo 0,08% e di altrettanti Buoni del Tesoro trimestrali con (addirittura) un rendimento netto negativo dello 0,08%.
Tutto ciò sta a dimostrare che le banche non sono certamente a corto di liquidità.
“L’offerta di credito resta debole specialmente verso le piccole imprese, le più colpite dalla crisi”, così asseriva Mario Draghi (La Repubblica del 21 settembre 2009).
Secondo l’Unioncamere (comunicato stampa del 28 agosto 2009) “una impresa su cinque ha dichiarato di avere avuto difficoltà ad accedere al credito bancario”.
Ritengo superfluo elencare le numerose prese di posizione della Marcegaglia per conto dell’Associazioni Industriali, tutte rivolte ad affermare la posizione contraria delle banche alle aperture di credito anche nei confronti di imprese con validi progetti imprenditoriali. L’ultima da Pordenone il 16 novembre u.s. la Presidente di Confindustria ha rivolto un appello: “dobbiamo richiamare le banche a una valutazione accurata delle imprese che non sono un numero freddo ma vanno valutate per la loro storia, i loro piani di sviluppo industriali.
Sullo stesso piano le varie associazioni di artigiani e di commercianti.
2) Indicando la possibile soluzione della crisi delle piccole e medie imprese nell’ambito delle procedure concorsuali, non può essere che il tribunale a dirigere l’operazione. La c.d. “procedura di composizione concordata della crisi” predisposta dalla Commissione Trevisanato, che consiste nel porre a disposizione dell’imprenditore uno strumento giuridico che gli consenta di raggiungere l’accordo con i creditori su un piano di composizione della crisi, è improntata a semplicità e snellezza e quindi assolve pienamente alle esigenze di celerità.
3) Sono d’accordo che le regole di mercato non consentono che tutte le imprese, anche quelle oramai decotte e improduttive, debbano essere salvate. Ma la selezione che ora sta avvenendo, che porta alla eliminazione anche di imprese vive e vitali per il solo motivo di mancanza (temporanea) di mezzi finanziari, mi sembra eccessiva.
4) Lo schema della Commissione Trevisanato è stato ultimato nel 2005. Allora non si ritenne di darne piena attuazione. Ritengo che ora la “procedura di composizione concordata della crisi”, sia di sicura attualità e per questo propongo che il legislatore (Governo) la prenda in considerazione.
Scritto il 23-11-2009 alle ore 17:45
@Perugini: la ringrazio per la puntuale risposta.
non sto certo a negare il comportamento delle banche. ribadisco però che anche le imprese in molti casi devono rivedere la loro strategia degli ultimi anni. Il comportamento delle banche non ha fatto altro che accellerare situazioni spesso già difficili. Credo che le due cose si sommino.
Può darci qualche riferimento per approfondire la proposta Trevisanato? Pur reputando gli strumenti attuali sufficientemente flessibili, non la conosco e a questo punto mi ha incuriosito. Credo potrebbe essere utile anche per i lettori del blog.
Scritto il 24-11-2009 alle ore 17:44
Innanzi tutto sono a ringraziarTi per l’attenzione che hai voluto dedicare al mio scritto. In riferimento alla Tua richiesta sono ad inviare al Tuo sito personale (onde non occupare qui troppo spazio) l’intero sommario e gli artt. 13-35 dello Schema approntato dalla Commissione Trevisanato riguardanti la parte che interessa e cioè la “procedura di composizione concordata della crisi”.
La Relazione che accompagna lo schema così si esprime al riguardo: “costruzione di un sistema di regole che induca l’imprenditore in crisi ad accedere tempestivamente ad un meccanismo di protezione (il cosiddetto “ombrello”), idoneo a consentirgli di proporre e raggiungere il migliore accordo possibile con i creditori. Un sistema costituito essenzialmente da misure premiali ma anche da qualche sanzione in caso di colpevole ritardo”.
Detta procedura, in effetti, ha lo scopo, come ho già detto (per quanto è possibile), di evitare il fallimento (denominato nello schema “procedura di liquidazione concorsuale”) e le altre procedure minori.
E’ di gradimento di illustri studiosi come Lo Cascio, Giannelli, Pacchi, Flessner e tanti altri.
Naturalmente, per la soluzione della crisi odierna che riguarda le piccole e medie imprese, necessita che la predetta disciplina sia adattata alle attuali circostanze (riduzione dei termini, eliminazione di qualche passaggio, ecc.).
Scritto il 25-11-2009 alle ore 13:59
Grazie, sono molto felice per gli spunti che stanno nascendo da questa esperienza su postilla. Uno spazio di confronto sia con imprenditori, sia con professionisti.
Scritto il 26-12-2009 alle ore 22:33
Salve, sono responsabile dell’ufficio credito di un’associazione di categoria di piccole imprese e ho voluto approfondire il tema del concordato preventivo. Ero arrugginito rispetto all’esame di diritto fallimentare ai tempi dell’università… ante riforma. Mi sono comprato il nuovo manuale di diritto fallimentare Pajardi - Paluchowski (brava Alida!Emerge nel rigore del trattato una forte passione civile) e poi mi sono scaricato dai siti web dei tribunali, una ventina di decreti di ammissione e di relative relazioni dei commissari giudiziali (tribunali di monza, lecco e treviso) sui concordati preventivi novellati.
Che dire: allucinante, scusate la franchezza.
Mi sembra un modo veramente disinvolto di liberarsi dai debiti con percentuali irrisorie … addirittura al 3% per poi riprendere la medesima attività con nuove società, magari con la stessa sede sociale, stessi o gran parte di soci/amministratori, per quanto poi si riesce a desumere. Le banche chirografe votano a favore, stornano cosi’ il rischio di revocatorie per quanto depotenziate. E i fornitori??? L’ultima ruota del carro.
Io penso che - anche alla luce di quanto letto direttamente e condividendo a questo punto gli allarmi di molti commentatori - occorra un decreto correttivo (sic) che reintroduca un limite minimo ma decente di soddisfacimento dei creditori chirografi. Venga inoltre reintrodotto un criterio di meritevolezza, per evitare che soggetti spregiudicati nella conduzione delle aziende possano liberarsi in questo modo dei debiti. Penso anche che sarebbe ora che fosse abolito il limite minimo di 10 mila euro di capitale sociale per le srl (oramai si fanno anche per l’ultimo dei negozietti), innalzandolo a livelli decenti. In assenza e data questa tendenza, oltre alla crisi generale, verrà meno il combustibile fondamentale per l’economia sana: la fiducia nelle controparti.
Chiedo scusa per la “foga” ma noi emiliani, come noto, siamo un po’”sanguigni”
Cordiali saluti
Scritto il 27-12-2009 alle ore 10:37
@ Alessandro: prima di tutto i complimenti per la scelta del testo e per la voglia di aggiornarti.
vedrai che a breve la giurisprudenza porrà dei correttivi ad una norma che pare oggi troppo lassista, ne condivido peraltro gli obiettivi di “istituzionalizzare” lo stragiudiziale e tutelare l’impresa.
Scritto il 27-12-2009 alle ore 16:33
gentile Andrea,
l’obiettivo di far emergere, di “controllare” e risolvere con un vaglio giudiziario situazioni di crisi (e non solo di insolvenza conclamata come pare invece spesso riscontrare) e’ sicuramente condivisibile. La legge fallimentare era vecchia di 70 anni e non so fino a che punto sia corretto che le sue “innovazioni” pervengano sempre e solo dalla giurisprudenza, con tutti gli inevitabili limiti che ciò comporta. Quindi ben venga una riforma, come la recente, che aggiorni la materia. E’ anche vero, e secondo me sarebbe un punto da approfondire, che di essa non ne conosciamo ufficialmente, data l’assenza di ogni pubblicita’, un punto importante: la diffusione che stanno avendo i piani di risanamento ex art. 67. Effettivamente questo mi pare uno strumento interessante, soprattutto al fine di “rassicurare” le banche nella concessione o procrastinazione degli affidamenti. Sarebbe bello saperne di piu’, se si sta diffondendo, se funziona ecc.
La mia decennale esperienza, da pur modesto pratico e con qualche anno da amministratore di piccola banca, in materia di piccole imprese e loro fabbisogni finanziari, mi induce a credere che questo strumento possa avere un vero significato in luogo dell’utilizzo distorto del concordato preventivo. O meglio, il concordato potrebbe rispondere a quelle desiderate esigenze di salvaguardia dell’azienda, nella misura in cui l’acquirente sia una figura non riconducibile a chi ha condotto l’azienda all’insolvenza. Ci vorrebbe a mio avviso un controllo di meritevolezza esteso al promissario.
In realta’ i mali dell’insolvenza e della perdita di fiducia nel sistema economico che essa comporta sono secondo me a monte. Approfitto di questo bello spazio che metti a disposizione per elencarne alcuni:
1) troppo facile accesso come gia’ detto alle società di capitali. 10 mila euro di capitale sociale, senza collegio sindacale (ammesso che funzioni sempre..) sono una sirena troppo forte per chi “improvvisa” e si mette al riparo.
2) fuor di metafora, la sostanziale scarsa attendibilità e la perdita di valore della “buona contabilita’” e quindi di un presupposto per la buona gestione aziendale. Non parliamo poi, delle ditte individuali e soc. di persone in contabilita’ semplificata. Paradossalmente, per la piccola impresa non di capitali in crisi, il “buon consiglio” potrebbe essere quello di passare alla contabilita’ semplificata: quello che non c’e’ (lo stato patrimoniale brutto) non si vede…..
3)l’irrilevanza segnaletica dei bilanci in forma abbreviata. Consiglio a chiunque debba istruire pratiche di fido di chiedere i bilanci amministrativi contabili, facendoseli firmare e timbrare (c.d. di verifica), gli unici a mio avviso in grado di “dire” qualcosa e di individuare pur molto sommariamente le aree di attenzione o quanto meno dell’attendibilità; (fatture da emettere, giri dei finanziamenti, rimanenze ecc, compensi amministratori ecc.)
4)la moda dello “spin off” immobiliare in capo a storiche società di persone (e qui interviene la “nuova generazione degli imprenditori che mal consiglia la “prima generazione”) con conseguente impoverimento patrimoniale. Le banche si cauteleranno altrimenti (e mal che vada dimezzeranno i fidi, specialemente in bianco o a medio termine) ma i fornitori e i piccoli creditori??
5) il nuovo rischio di utilizzo spregiudicato, passami il termine, dei consorzi fidi da parte di società di capitali di cui sopra.
6) per le grosse imprese: il leverage buy out…. ma li ci pensa, ahime’, la crisi economica a dare dei colpi di freno.
scusa la lunghezza e l’approssimazione da chiaccherata, complimenti per lo spazio!
ciao
alessandro
Scritto il 29-12-2009 alle ore 10:07
La ditta dove lavoro (piccola impresa) sta affrontando la possibilità di concordato per evitare il fallimento. Non ho capito bene se le ditte che riescono ad ottenere il concordato possono continuare ad operare nel mercato o se devono ripartire con una newco.
Scritto il 29-12-2009 alle ore 20:39
@andrea: teoricamente, leggendo le norme, un’impresa ammessa al concordato puo’ continuare la sua attività. Infatti l’imprenditore non e’ spossessato dalla gestione. Deve agire sotto il controllo del commissario giudiziale e con l’autorizzazione del giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione. Inoltre, il contenuto del piano di concordato puo’ essere il piu’ vario, purche’ volto alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti “attraverso qualsiasi forma..”. Oppure puo’ avere oggetto l’attribuzione delle attività di impresa a “un assuntore” (che puo’ essere anche un creditore/i). Inoltre,il dato testuale e’ questo, per chiedere il concordato e’ sufficiente che l’imprenditore sia in crisi (e non necessariamente in stato di insolvenza. Lo stato di insolvenza e’ una specie del genere “crisi”).
In realta’, se tu guardi la prassi (vatti a vedere i siti dei Tribunali di Monza, Trento, Treviso, Lecco ecc.), le società che chiedono il concordato sono quasi tutte poste precedentemente in liquidazione. Ossia, i soci riscontrano l’erosione del capitale soc. per perdite e decidono di non immettere nuovi denari nell’impresa, comportandone la messa in liquidazione. Viene nominato il liquidatore/i. L’impresa cessa di essere in condizioni di “continuita’ aziendale”, per cio’ stesso. Il liquidatore, che deve soddisfare i creditori tramite la liquidazione dell’attivo sociale, evidentemente chiede il concordato per una soddisfazione parziale, con liberazione per la parte di debito che non si riesce a soddisfare.
Inoltre sempre leggendo la “prassi”, vedi che prima della richiesta di ammissione la societa’ oltre alla delibera di liquidazione, ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda con un terza realta (la “newco), con opzione di acquisto.
Inoltre, dai decreti di ammissione, si parla spesso di richiedente in stato di insolvenza.
Tieni presente infine, considerazione molto spicciola, che una societa’ in concordato preventivo - cosa che deve risultare da fatture, corrispondenza ecc. - non ha molto appeal nella comunita’ di banche, fornitori, clienti, portatori di interesse in genere.
Gli altri amici del forum sapranno correggermi o integrare!
ciao e in bocca al lupo!
Scritto il 29-12-2009 alle ore 22:51
Ti ringrazio per le spiegazioni, avrei degli altri quesiti.
Ammesso che venga concesso il concordato e ci sia la sottoscrizione di un contratto di affitto di azienda con una newco, quest’ultima quali garanzie ha di poter operare nel mercato senza subire richieste di risarcimento di eventuali debiti contratti dalla precedente ditta? Da quello che ho capito il concordato viene omologato se viene raggiunta la maggioranza, ai creditori che non accettano il concordato cosa succede? quest’ultimi hanno la possibilità di rivalersi nei confronti della newco?
Grazie per le spiegazioni ciao Andrea
Scritto il 29-12-2009 alle ore 23:20
@andrea: se il concordato viene omologato perche’ sono state raggiunte le maggioranze richieste (50% + 1 del monte crediti in € complessivo e la maggioranza in € delle varie ed eventuali classi in cui sono posti i vari tipi di creditori chirogafari) questo ha effetto per tutti i creditori. Tant’e’ che la vecchia norma prevedeva il pagamento minimo del 40% di tali debiti. Ora questa soglia minima e’ stata soppressa. Da qui nasce tutta la polemica sulla bonta’ del nuovo concordato preventivo.
L’impresa cioe’ e’ libera per la parte di debito eccedente la proposta omologata. Ne continueranno eventualmente a rispondere gli eventuali garanti, fideiussori ma non i soci illimitatamente responsabili.
Sul contratto di affitto di azienda: la newco e’ libera. I contratti di affitto di azienda non prevedono, salvo patto contrario, la responsabilita’ per debiti pregressi della vecchia ditta. Ed e’ per questo infatti che si fannno questi contratti. La nuova azienda dovra’ semplicemente adempiere quanto promesso (pagare i canoni stabiliti, il prezzo di cessione ecc.)
ciao
Scritto il 8-1-2010 alle ore 14:28
probabilmente l’unico rischio che potrebbe correre chi prende in affitto l’azienda è sulla congruità del contratto, ma entriamo in un’analisi contrattuale che diventa troppo specifica.
Scritto il 28-2-2010 alle ore 20:40
vi chiedo: una S.p.a in concordato preventivo può continuare ad operare. Grazie
Scritto il 6-3-2010 alle ore 12:53
dipende da cosa intendi per continuare ad operare e quali sono gli obiettivi del concordato Sonia.