19 Ottobre 2009

In Liquidazione senza l’intervento del notaio.

La riforma del diritto societario e l’approvazione del principio contabile OIC 5 hanno ridefinito almeno in parte la procedura di messa in liquidazione con alcune interessanti novità.

 

Il verbale per la nomina e la revoca dei liquidatori nell’ambito delle società a responsabilità limitata non necessita dell’intervento del notaio ove la messa in liquidazione rappresenti un obbligo di legge. Ciò a condizione che, contestualmente alla nomina dei liquidatori, i soci non intendano modificare l’atto costitutivo o i poteri attribuiti ai liquidatori dallo stesso. L’assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo. 

Questa evoluzione normativa (come altre di cui siamo in attesa e di cui abbiamo già accennato relativamente alla perizia di concambio), eliminando i costi notarili, mira a semplificare gli adempimenti burocratici e ridurre i relativi oneri per le imprese.

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6 Commenti a “In Liquidazione senza l’intervento del notaio.”

  1. Saudo Maistri scrive:

    Argomento interessante che mi riservo di approfondire e che sicuramente mi era sfuggito.
    Mi pongo solo alcuni dubbi:
    1. messa in liquidazione per perdita del CS: mi sembra che essendoci modifica dell’atto costitutivo si debba passare dal Notaio?
    2. Come si comportano el CCIAA?
    Che tu sappia ne sono già state fatte senza ricorso al Notaio?
    Buon lavoro
    Saudo

  2. andrea arrigo panato scrive:

    si, ti consiglio di verificare le istruzioni del registro imprese della tua città. trovi tutti i maggiori dettagli, oltre ovviamente ai riferimenti di legge.

  3. Marco Perissinotto scrive:

    puoi dirmi presso quale registro imprese ti hanno accettato la messa in liquidazione senza notaio. pare che ogni conservatore faccia un po’ quello che vuole.
    grazie
    Marco

  4. Andrea Arrigo Panato scrive:

    milano non crea problemi. nel tuo caso quale registro è competente e come si comporta? può essere una informazione utile anche per gli altri lettori..

  5. Giulio Baveri scrive:

    Assolutamente d’accordo sulla interpretazione della normativa post riforma. Ho provato a cercare sui siti delle camere di commercio notizie più dettagliate sulla loro interpretazione, si parla in genere di cause di scioglimento rilevabili dall’amministratore e conseguente comunicazione dello stesso alla CCIAA della messa in liquidazione. L’azzeramento del Cs è si rilevabile dall’amministratore ma prevede una delibera dei soci, come si comportano in questi casi? (Provate a dare un’occhiata sul sito della camera di commercio di Udine e Roma)

  6. Andrea Arrigo Panato scrive:

    @Giulio: per il momento ho esperienza solo su Milano. Seguendo le istruzione del relativo registro imprese non abbiamo mai avuto problemi.

    A quali comportamenti ti riferisci in particolare?

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