14 settembre 2009
La relazione dell’esperto nella patologia aziendale.
La recente riforma del diritto fallimentare ha incentivato il ricorso a strumenti stragiudiziali per risolvere la crisi di impresa.
La filosofia del nuovo concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti è volta a soddisfare l’esigenza di una normativa che favorisca il risanamento aziendale e deflattiva del fallimento, caratterizzata dalla massima varietà delle forme e della tutela delle iniziative non fraudolente. Queste soluzioni lasciano ampio spazio all’autonomia privata e prevedono la redazione della relazione di un esperto indipendente a tutela dei terzi creditori.
I nuovi strumenti per risolvere le crisi d’impresa chiedono al professionista di svolgere un ruolo nuovo e importante e hanno posto l’impresa al centro del sistema normativo al fine di conservarne il valore e di tutelare gli interessi dei creditori e della collettività anche dando ampio spazio all’autonomia privata come strumento di salvezza dell’impresa.
Il legislatore con gli strumenti del concordato preventivo e con l’accordo per la ristrutturazione del debito persegue molteplici finalità:
• ottenere una esatta rappresentazione dell’impresa e della crisi;
• tutelare gli interessi dei creditori e della collettività;
• facilitare il risanamento aziendale.
La relazione dell’esperto nelle procedure di risanamento aziendale deve attestare la ragionevolezza del piano redatto dagli amministratori.
L’attività di controllo e verifica di dati ed ipotesi presenta caratteristiche di notevole criticità data la difficile situazione in cui l’impresa si trova ad operare. La due diligence deve contenere anche una attenta analisi delle ipotesi su cui si basano i dati prospettici del piano (flussi di cassa, ecc.).
Le ultime riforme infatti per la prima volta hanno introdotto nell’ordinamento una relazione dell’esperto che non deve limitarsi a valutare il capitale economico dell’impresa ma effettuare una revisione sull’evoluzione futura della situazione economico finanziaria.
Questa relazione presenta infatti notevoli analogie con quella necessaria in caso di leverage buy out (fusione con indebitamento).
L’esperto nel formulare il giudizio di ragionevolezza deve considerare:
- l’attendibilità del piano: valutare la correttezza delle ipotesi e la coerenza di queste con il mercato in cui opera l’imresa.
- la realizzabilità del piano, ovvero le difficoltà insite nel piano e la sostenibilità nel tempo dellos tesso.
- la visibilità, ovvero la capacità di disporre di elementi che fin da subito comprovino la sostenibilità dello stesso.
Il principio di revisione intenazionale ISAE 400 prevede che il revisore ottenga un sufficiente livello di conoscenza del settore in cui opera l’impresa. Infatti dovendosi valutare scenari futuri, caratterizzati per definizione da incertezza, si richiedono all’esperto conoscenze più ampie rispetto a quelle utilizzate nella normale pratica professionale.

